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Testamento biologico: il decreto

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15 Anni 2 Mesi fa #181102 da
Il testo: liberoblog.libero.it/attualita/testament...ologico-bl8234.phtml Cosa ne pensate?

Art. 2 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO)1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.2. L\'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all\'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

Art. 3 (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

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15 Anni 2 Mesi fa #181105 da m0ther
Io dico che siamo al punto di partenza. Forse dovrebbero definire precisamente cosa intendono per accanimento terapeutico, prima.

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15 Anni 2 Mesi fa #181106 da
m0ther ha scritto:

Io dico che siamo al punto di partenza. Forse dovrebbero definire precisamente cosa intendono per accanimento terapeutico, prima.

Non credo ci sia assolutamente nulla da definire, a mio parere:

L\'accanimento terapeutico consiste nell\'applicazione, in assenza di consenso informato, di tecniche mediche che prevedono l\'uso di macchinari e farmaci al fine di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili e tali da determinare la loro morte in assenza dell\'impiego di tali tecniche.

Eventuali dettagli li lascio a chi ne sa più di me. Fonte: Wikipedia

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15 Anni 2 Mesi fa #181111 da
Io credo che quando si decide di concedere libertà decisionale ai cittadini si debba farlo realmente ,non con finte promesse o mettendo sub condizioni che ci fanno ricadere ostaggio della situazione di partenza. Secondo me,nella modalità in cui è stato formulato il disegno di legge sulle direttive anticipate,è una finta ,o quanto meno ,\"non completa\" garanzia di testamento biologico, dà un’apparente libertà decisionale ma di fatto nega la piena autodeterminazione del paziente dal momento in cui rende non contrattabili i termini del rifiuto di nutrizione e idratazione artificiale. E’ inutile rifugiarsi nella difesa della semantica ,per poter rilegare alcuni tipi di trattamento in una nicchia che li salvaguardi dal poter essere rifiutati , nel tentativo di proteggersi dal rischio di configurare i termini di uno stato assassino o di una medicina carneficeTuteliamo il diritto dei pazienti e i diritti civili a 360 gradi non solo a metà.Insistere sulla connotazione etico - clinica secondo la quale nutrizione e idratazione artificiale non siano terapie,vuol dire non aprire gli occhi su tutte le molteplici possibilità in cui la malattia può colpire il corpo umano ,chiamiamoli pure con tutte le connotazioni linguistiche possibili che più ci aggrada,ma di fatto in alcune circostanze drammatiche diventano “terapie salvavita”,quindi mi sembrerebbe opportuno inserirle nell’ambito di quei trattamenti che è nel diritto del paziente poter rifiutare. Mi sembra meno anacronistico e più intelligente l’orientamento e la posizione di chi :invece che stabilire l’entità e lo scopo di un trattamento a priori ,prima valuta il contesto clinico in cui è applicato,valuta cioè l’effetto che produce e poi stabilisce se in quel determinato caso,su quel determinato paziente,la procedura è diventata salvavita o meno. L’accanimento terapeutico del resto non si configura a priori, lo diventa in itinere ,quando mutando le condizioni dell’ammalato,muta l’effetto del trattamento e , in proporzione ,le cure non sono più equilibrate e adeguate, perciò è in questo equilibrio dinamico e in divenire ,che un presidio inizialmente adeguato può diventare poi inopportuno. Non si può quindi, categoricamente asserire che nutrizione e idratazione non siano passibili di rifiuto.Questo vuol dire rimettere di nuovo la vita di un cittadino nelle mani di una legge immutabile e contrastante con il diritto che si arroga di tutelare.Quando si parla di vita inviolabile e indisponibile ,non fraintendiamo, non significa “dovere di curarsi” ,né tantomeno che un cittadino non può disporre della propria vita ( condizione in cui per altro veniamo messi da queste disposizioni così formulate ),significa piuttosto che altri o terzi non possono disporre della nostra vita. Ma in questo modo mi sembra che si configuri proprio questa temibile eventualità. Trovo che questo sia l’inevitabile risultato che si ottiene quando si traduce in legge immutabile una realtà che è continuamente mutevole. Quando una legge sui diritti di fine vita, diventa così rigida ,finisce per non rispecchiare e non adeguarsi più alla realtà che è invece drammaticamente elastica e eterogenea. Legiferare su queste terre di confine è d’obbligo per non lasciare i diritti civili non tutelati, ma va fatto con un’elasticità e con un intelligenza che permettano alla norma di non risultare in contrasto con la variabilità del corpo umano,della malattia e della dignità umana. Non si può né lasciare un vuoto legislativo,né creare un percorso obbligato su binari dai quali un corpo malato deraglia facilmente visto che la malattia non ha regole.

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15 Anni 2 Mesi fa #181122 da Maria Elisa
\"Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.\"Non ha senso..assicurare l\'alimentazione è come assicurare la ventilazione o la circolazione... Non inserire questi elementi nella DAT non ha senso...è solo lo strascico della vicenda Englaro

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15 Anni 2 Mesi fa #181129 da
A dire il vero, forse,per me il problema è ancora più sottile.Si può morire in modi diversi e non tutti compatibili con la sopportabilità umana,perciò qui non si vuole sostenere l’ integralismo o il rifiuto ad oltranza di ogni procedura senza consapevole distinzione nelle diversissime conseguenze che ciascun interruzione di trattamento procura. E’ comprensibile e logico che le conseguenze e il tipo di decorso siano diverse in funzione del tipo di presidio interrotto,penso che ognuno si auguri una morte libera ma pur sempre compatibile con una preservazione dalla sofferenza.Forse però ,l’errore sussiste più al livello di “diritto costituzionale “ che al livello “clinico terapeutico” , nel senso che : quello che trovo contraddittorio è lasciare la teorica possibilità di autogestire il proprio corpo non rendendo poi però contrattabile il tipo di trattamento. Forse la legge non avrebbe dovuto entrare nel merito di cosa è, o cosa non è ,irrinunciabile sul piano terapeutico,doveva essere più aperta lasciando che si valutasse di volta in volta il singolo caso clinico,lasciando comunque al paziente la facoltà di scegliere. Qui il punto non era arrivare ad una distinzione tra sostegno vitale e terapia, il punto era di arrivare finalmente a riconoscere la validità formale e giuridica della volontà e delle direttive espresse anticipatamente dal paziente sull’accettazione di trattamenti e presidi terapeutici di fine vita, qualunque essi siano, riservandosi e augurandosi che tutto avvenisse compatibilmente e nel rispetto di una morte dignitosa e non disumana e senza subcondizioni.Il punto è questo : non si dovrebbe commettere l’errore di fissare rigidamente in una legge intransigente i trattamenti da intraprendere sempre e ad ogni costo ,perché è impossibile fare la scelta giusta con regole immutabili.Non posso stabilire una volta per tutte ciò che sarà sempre opportuno in ogni caso ,perché ogni caso è diverso dall’altro, perché ogni paziente versa in condizioni diverse da quelle che la legge,per quanto futuristica,potrà mai concepire.In altre parole :- alleviare le sofferenze non significa “applicare sempre incodizionatamente ” o “non rinunciare mai” ad uno stesso protocollo. Alleviare la sofferenza in modo intelligente significa fare la cosa più opportuna valutando volta per volta.- tutelare i diritti costituzionali non vuol dire concedermi uno spazio giuridico in cui si riconosce validità formale alle mie direttive non lasciandomi però la possibilità di esprimermi su tutti i trattamenti. Tutelare i diritti significa riconoscerli e rispettarli per intero ,non a metà.

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