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Testamento biologico: il decreto

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15 Anni 2 Mesi fa #181135 da m0ther
Theli ha scritto:

m0ther ha scritto:

Io dico che siamo al punto di partenza. Forse dovrebbero definire precisamente cosa intendono per accanimento terapeutico, prima.

Non credo ci sia assolutamente nulla da definire, a mio parere:

L\'accanimento terapeutico consiste nell\'applicazione, in assenza di consenso informato, di tecniche mediche che prevedono l\'uso di macchinari e farmaci al fine di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili e tali da determinare la loro morte in assenza dell\'impiego di tali tecniche.

Eventuali dettagli li lascio a chi ne sa più di me. Fonte: Wikipedia

^_^ Ovviamente nella fretta avevo letto solo ciò che avevi citato nel tuo post. Lo leggerò con più calma, in seguito.

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15 Anni 2 Mesi fa #181177 da drbree
io non capisco perchè non possa decidere della mia vita...se sono cerebralmente morto e ho dato l\'ok possono tranquillamente \"uccidermi\" per prendere gli organi...allora quella non è eutanasia??forse quella gli fa \"comodo\"??oppure una situazione modelo englaro non è di morte cerebrale??

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15 Anni 2 Mesi fa #181237 da
Credo che forse poi ad aggravare il quadro, esistano due fraintendimenti che spesso commettiamo : uno che sta a monte e uno a valle di tutta questa delicata tematica.- A monte c’è il problema dell’ estrazione laica – religiosa. Cioè si commette l’errore di pensare che certi diritti esistano o meno a seconda della dimensione spirituale. Niente di più sbagliato.I diritti costituzionali ci appartengono come cittadini,come uomini liberi, non come laici o religiosi. Prima di essere laici o religiosi siamo cittadini liberi e civilmente abbiamo diritti che vanno riconosciuti e tutelati a prescindere da qualunque carattere o schieramento che poi scegliamo. Credo che il traguardo civile sia quello di arrivare alla figura di un uomo libero,ossia un uomo che possa determinarsi nella persona,nella professionalità ,nella fisicità e nel corpo in maniera autonoma. Il punto di arrivo vuole essere questo, lontano da implicazioni o influenze politiche o religiose.In altre parole ,prima di qualunque connotazione, insomma prima di qualunque cosa, questo diritto di autonomia ci spetta come cittadini.-Il secondo fraintendimento è a valle, quando si estremizzano concetti diversi e si appiattiscono in un unico grande teorema non corretto in cui coesistono ,rifiuto delle cure , eutanasia e suicidio assistito.Qui non si può assimilare tutti i concetti insieme perché sono cose diverse tra loro. Non si può accusare di eutanasia semplicemente chi fa valere e rispettare il proprio diritto costituzionale di rifiutare una cura. Il rifiuto di un trattamento è un diritto di ogni paziente e di ogni uomo libero che non deve essere ostaggio dello stato, della chiesa o della politica. Il rifiuto di una cura non implica e non vuol dire “procurare la morte” , ma semplicemente “non impedirla “ dal momento in cui non si può trarre più alcun beneficio da quel trattamento se non il prolungarsi della sofferenza. Come esiste il consenso informato ,secondo cui mi deve essere richiesta l’autorizzazione prima che mi sia fatto qualunque tipo di trattamento,dalla manovra più superficiale a quella più invasiva, così mi si deve riconoscere dopo, il diritto di interrompere ciò che inizialmente mi è stato proposto ed effettuato .E’ contraddittorio che mi si chieda il consenso con tanto di firma per mettermi un sondino, ma che una volta messo io perda autorità e non mi si interpelli per poterlo togliere. Non è corretto permettermi di esprimere il parere su come voglio essere assistito se poi non mi si concede di contrattare o dissentire , o neanche chiamare in causa , alcune procedure che non si ritengono passibili di rifiuto,ma che mi verranno imposte comunque ( con queste nuove disposizioni ) indipendentemente dalla mia volontà .Rifiutare le cure è un diritto,non un mezzo per eleggersi carnefici.Tutelare questo diritto è proprio il modo per continuare a mantenere l’essere umano libero .

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15 Anni 2 Mesi fa #181254 da
La vita non sempre va conservata: il bene, infatti, non consiste nel vivere, ma nel vivere bene. Perciò, il saggio vivrà quanto deve, non quanto può. Osserverà dove gli toccherà vivere, con chi, in che modo e che cosa dovrà fare. Egli bada sempre alla qualità della vita, non alla lunghezza. Lucio Anneo Seneca

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15 Anni 2 Mesi fa #181348 da
Rianiamatori, con ddl Italia fuori da dibattito scienza09-02-2009 - AnsaIl testo del disegno di legge in discussione oggi al Senato pone di fatto l\'Italia ai margini del dibattito scientifico in materia di nutrizione artificiale. Lo sostengono alcuni responsabili delle unita\' di rianimazione e terapia intensiva. Secondo le linee guida messe a punto dalle societa\' scientifiche internazionali sulla nutrizione artificiale, quest\'ultima e\' un atto clinico\'\', osserva Giuseppe Gristina, della Societa\' Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). Quanto al fatto che, come si rileva del ddl, alimentazione e idratazione sono \'\'forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze\'\', Gristina rileva che \'\'ci sono evidenze scientifiche secondo le quali in alcune patologie la nutrizione puo\' essere lesiva nei pazienti terminali in terapia intensiva\'\'. Il responsabile dell\'unita\' di terapia intensiva e rianimazione dell\'Ospedale Maggiore di Milano, Luciano Gattinoni, precisa che \'\'non ha senso dire, come si fa nel ddl, che alimentazione e nutrizione \'sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze\': sono invece fisiologicamente finalizzate - precisa - a mantenere in un ambiente costante procurato dall\'acqua la carica di energia necessaria per le funzioni cellulari\'\'.

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15 Anni 2 Mesi fa #181368 da

Art. 5 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all\'eutanasia attiva o omissiva.6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Se prima ho sottolineato il fatto che il medico non può attuare disposizioni particolari atte a condurre un paziente in un particolare stato alla morte, qui invece si fa notare come nel testamento non si può minimamente accennare anche alla nutrizione artificiale (per cui, non si può richiedere la sua sospensione). Dove sta il diritto di decidere della nostra vita? Di decidere della nostra fine?

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

Qui invece chiedo a chi ne sa più di me e non in maniera polemica: è necessario tale collegio, è una esagerazione oppure è insufficiente?

Art. 6 (FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

E perchè dovrebbe perdere ogni efficacia e dovrebbe essere rinnovata ogni 3 anni? Nel momento in cui una persona cambia idea, è libera di effettuare modifiche al suo testamento, come definito all\'articolo successivo:

5. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

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